AIBAM - Associazione Imprese Bonificatori Amianto

Quesito/Interpello

Scrivo, nella mia qualità di Presidente dell’Associazione Imprese Bonificatori Amianto (AIBAM). 
L’autorevole ed indiscutibilmente dirimente risposta che codesto Ministero vorrà dare sarà utile per tutte le imprese impegnate in lavori che riguardano beni e materiali contenenti amianto.

Ritengo sia qui utile solo premettere ed evidenziare che le metodiche di intervento su materiali/beni contenenti  amianto, previste dalla vigente normativa, sono concettualmente le seguenti: 

a)    rimozione
b)    incapsulamento 
c)    confinamento.

 

Le scrivo, perché attualmente le predette imprese “soffrono” di interpretazioni/contestazioni da parte di Organi di controllo (prevalentemente ASL, Spisal, Spresal e ASP)  fra loro contraddittorie e perfino cangevoli da un Ente/Dirigente all’altro, ancorché  operanti nello stesso territorio.

Prima di arrivare alla formulazione del quesito, ritengo sia utile fare un breve e sintetico excursus normativo.
La Legge 27 marzo 1992, n° 257, Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, all’art. 12, Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente, comma 4, recita:
Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della presente legge.

Il DL 361/1987 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441) è stato abrogato […] dall' art.56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22. Successivamente, l'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto l'abrogazione del medesimo D.L. […].
L’Art. 10 del DL  31 agosto 1987, n° 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n° 441, letteralmente recitava: 
1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'art. 1, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. …
Il suddetto DL 361/1987 (convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1987, n° 441) è stato abrogato […] dall' art.56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22.Successivamente, l'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha confermato/disposto l'abrogazione del medesimo DL 361/1987 […].

Il D.Lgs. 152/06, Norme in materia ambientale, all’art. 212 - Albo nazionale gestori ambientali, recita testualmente
1. É costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, …
[…]
5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. 
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime. 
[…]

Il DM n° 120/2014, Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, all’art. 8 - Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo, recita
1. L'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:
[…]
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

Il DM 6 settembre 1994, Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto,  in ALLEGATO - Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie, Paragrafo 3 -Metodi di bonifica- prevede che I metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell'edificio, sia nel caso di interventi generali, sono: 
3a) Rimozione dei materiali di amianto. 
È il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente;  …
3b) Incapsulamento. 
Consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. 
… Il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento dell'ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione. È il trattamento di elezione per i materiali poco friabili di tipo cementizio. … .
3c) Confinamento. 
Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. …

Il D.Lgs. n° 81/2008; Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all’art. 256 -Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto- recita
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tutto quanto premesso ed evidenziato,
SI CHIEDE

se l’iscrizione alla Categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sia richiesta per le sole imprese che effettuano l’attività Rimozione dei materiali di amianto o, invece, anche per quelle imprese effettuano le attività sole di Incapsulamento e/o di Confinamento.

Confidando in una sollecita ed dirimente risposta, e rimanendo a disposizione per fornire ogni eventuale chiarimento/approfondimento ritenuto necessario, porgo i miei più
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Attività di smaltimento o bonifica dell'amianto:
Obbligo di relazione annuale

Le imprese che “… che svolgono attività di smaltimento o bonif ica dell’' amianto” devono inviare entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione annuale sulla attività svolta nell'anno precedente.

La relazione deve essere compilata su apposito modulo.

La comunicazione va fatta alle Regioni e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell' Azienda Sanitaria Locale, nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell' impresa.

Nella relazione devono essere indicati:

ü i tipi, le caratteristiche e i quantitativi dei rifiuti di amianto prodotti dalle ditte autorizzate impegnate nell'attività di smaltimento o di bonifica;

ü le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti
le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell' ambiente.

L'omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da euro 2.582 a euro 5.164.

La relazione deve contenere le informazioni indicate all’' art. 9, comma 1, lett. a), b) c) e d) della Legge 27/03/92, n° 257, [Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto] e deve essere redatta secondo lo specimen riportato nella Circolare Ministeriale 17/02/93, n° 124976 [Modello unificato dello schema di relazione di cui all' ’art. 9, commi 1 e 3, della Legge n° 257/92, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’' amianto].

Legge 27/3/92, n° 257

Art. 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica

1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;

d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
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L'Associazione AIBAm convocata in audizione presso la Camera dei Deputati

L'AIBAm, nella persona del Vice Presidente Sig. Erminio BARBATI, è stata convocata, in data martedì 23 ottobre 2018, per un audizione dalla XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati.
Il tema dell'audizione sarà il rischio dei lavoratori esposti all'amianto.
Tutti gli Operatori del settore, Associati e non, possono inviare proposte e suggerimenti a riguardo, entro lunedì 22 ottobre 2018, all'indirizzo e-mail postmaster@aibam.it.

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Nasce RTquiz: la nuova “App” per la preparazione alla “verifica” del Responsabile Tecnico

Per saperne di più visita il sito RTAinforma
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Finalmente chiarita la differenza tra il Responsabile Tecnico Ambientale ed il Direttore Tecnico di impianto

Ci viene segnalato dall'Associazione Responsabili Tecnici Ambientali che il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha risposto al quesito posto dalla stessa Associazione sulla differenza tra la figura del Responsabile Tecnico Ambientale ed il Direttore Tecnico di impianto.

Per visualizzare il quesito con la relativa risposta fare clic --> QUI

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Dichiarazione di assenza Amianto

 
L’AIBAm, per il tramite dei propri Consulenti convenzionati,
ha attivato il servizio di


“Certificazione di assenza di amianto”
(asbestos-free declaration)


Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci al n° 06 5127140
 

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Amianto e ADR

 

Breve approfondimento sul Trasporto su strada dei rifiuti contenenti Amianto.

 

Per visualizzare il documento apri il Link seguente: Amianto e ADR

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Amianto: riordino della normativa; in arrivo il Testo unico

Il  29/11/2016, in occasione della “II Assemblea nazionale sull’amianto”  che si è tenuta a Palazzo Giustiniani, promossa dalla stessa Commissione del Senato, è stato presentato il disegno di legge che mira, fra l’altro, a far confluire e riordinare in un Testo Unico tutte le norme attualmente vigenti o emanande.

La proposta di legge prevede di raccogliere, in un solo provvedimento, leggi e norme riguardanti l’ambiente, la salute, la sicurezza sul lavoro, le misure previdenziali, le sanzioni e gli incentivi connessi all’amianto.

Il disegno di legge si compone di 128 articoli, suddivisi in otto titoli, prevede:

-  estensione dell’applicazione delle norme amianto a edifici pubblici, privati, mezzi di trasporto, macchinari e siti dismessi;

-  introduzione del soggetto titolare di obblighi per bonifica amianto;

-  obbligo per medici e Asl di trasmissione patologia accertata al Renam che diviene registro di tutti i tumori da asbesto;

-  computo di ferie e permessi nei 10 anni per il beneficio pensionistico;

-  istituzione dell’Agenzia nazionale amianto;

-  la sicurezza sul lavoro e prevenzione anche sul rischio indiretto e sui rischi per l’ambiente esterno.

Il video integrale dell’evento è visibile al sito web seguente:

http://webtv.senato.it/webtv_evento?video_evento=3160

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GREEN ECONOMY: le novità per gestione rifiuti e rimozione amianto

 

Lo scorso 22 dicembre è stato approvato dal Senato il disegno di legge recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali" (il cosiddetto "Collegato ambientale" alla Legge di Stabilità).

Il provvedimento riguarda, tra gli altri, anche i seguenti  temi: la valutazione di impatto ambientale, la gestione dei rifiuti, la prevenzione del dissesto idrogeologico, green economy e la tutela del suolo.

Nello specifico, per quanto riguarda il discorso amianto, si legge: "Per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20mila euro".

In sintesi tutte le imprese che, a partire dal 2015, hanno effettuato o effettueranno interventi di ristrutturazione di fabbricati e capannoni che comporteranno, tra l'altro, la bonifica dell'amianto potranno accedere a un credito d’imposta pari al 50% della somma spesa a tale scopo, a condizione che il costo affrontato per bonificare l’amianto sia pari almeno a 20 mila euro.

 

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Articolo pubblicato su "Il Sole 24 ore",  con intervista al Presidente dell'AIBAm ing. Nicola Giovanni GRILLO.

Articolo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Amianto, arriva l'incentivo per le imprese: credito d'imposta del 50%
Un credito di imposta del 50% per le imprese che effettuano interventi di rimozione dell’amianto. Lo prevede un emendamento al Collegato Ambiente, approvato dalla Commissione Ambiente del Senato, che stanzia 5,536 milioni di euro per il 2015 e 6,018 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 (vedi allegato in basso).

Il beneficio è riconosciuto ai titolari di reddito d'impresa che dal 2016 effettueranno interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive, con costi superiori ai 20mila euro. Il credito di imposta sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo. La prima sarà utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Le altre verranno utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta successivi. Dal momento che il beneficio è riconosciuto per gli interventi realizzati nel 2016, gli anni in cui utilizzare il credito d’imposta saranno il 2017, 2018 e 2019.

Il credito di imposta non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

Per usufruire del credito di imposta si dovrà compilare il modello F24 online. Le altre istruzioni operative saranno contenute in un decreto del Ministero dell’Ambiente, da adottare in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze.

http://www.bonifiche.minambiente.it/piano_amianto.html

Sono stati prorogati fino al 31/12/2015 gli ecobonus sulle bonifiche amianto

 

Smaltendo oggi il tuo amianto, fino al 31 dicembre di quest'anno avrai la possibilità di detrarre sulla dichiarazione dei redditi fino al 65% della spesa.

Per saperne di più clicca sul seguente link http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/04/ecobonu

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Imprese che effettuano attività di smaltimento o bonifica dell'amianto; Obbligo di relazione annuale

Le imprese che “… che svolgono attività di smaltimento o bonifica dell’' amianto” devono inviare entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione annuale sulla attività svolta nell’' anno precedente, compilata su apposito modulo. La comunicazione va fatta alle Regioni e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell' Azienda Sanitaria Locale, nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell' impresa.

Nella relazione devono essere indicati:

ü i tipi, le caratteristiche e i quantitativi dei rifiuti di amianto prodotti dalle ditte autorizzate impegnate nell'attività di smaltimento o di bonifica;

ü le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti
le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell' ambiente.

L’' omissione dell’' obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da euro 2.582 a euro 5.164.

La relazione deve contenere le informazioni indicate all’' art. 9, comma 1, lett. a), b) c) e d) della Legge 27/03/92, n° 257, [Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto] e deve essere redatta secondo lo specimen riportato nella Circolare Ministeriale 17/02/93, n° 124976 [Modello unificato dello schema di relazione di cui all' ’art. 9, commi 1 e 3, della Legge n° 257/92, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’' amianto].

Legge 27/3/92, n° 257

Art. 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica

1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;

d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.


 
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